Assicurare in Bilancio i fondi CNI ed esuli

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Assicurare in Bilancio i fondi CNI ed esuli

Il governo italiano intende presentare una proposta emendativa per rifinanziare le leggi 72 e 73 del 2001, che assicurano finanziamenti alla CNI e agli esuli. Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri, Emanuela Claudia Del Re, intervenendo alla Commissione Esteri della Camera, dove un emendamento sottoscritto da Rosato era stato dichiarato inammissibile. Ci sono però anche due emendamenti segnalati che trattano la materia.
I deputati Rosato, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Fassino. chiedono l’inserimento dell’Art. 46-bis Rifinanziamento iniziative per la conservazione della Memoria e per le attività culturali delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia). Il testo recita:
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2019.
2. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, il contributo a favore dell’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il contributo a favore della Società di studi fiumani sono incrementati di 100.000 euro per ciascuno degli enti, a decorrere dall’anno 2019.
Conseguentemente all’articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 244 milioni di euro per l’anno 2019 e di 394 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
Il secondo emendamento segnalato riguardante l’argomento è sottoscritto dall’on. Beatrice Lorenzin (Gruppo Misto – Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica) e riprende la formulazione proposta nei giorni scorsi dall’Unione Italiana. In questo caso si chiede di aggiungere al Bilancio l’Art. 63-bis. (Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati). Il testo dell’emendamento è il seguente:
1. Per la prosecuzione degli interventi, le attività e le iniziative di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
3. Il comma 8-quinquies dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.
 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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