Referendum abrogativi: domande e risposte

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Referendum abrogativi: domande e risposte

Il 12 giugno è stato indetto un referendum abrogativo, il cui scopo previsto dalla Costituzione è quello di “deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”. Per “abrogare” si intende che leggi o parti di leggi sono eliminate dal ordinamento giuridico italiano, per poi essere sostituite da nuove leggi che disciplinino diversamente lo stesso argomento.
Affinché il risultato del referendum sia valido, è necessario il raggiungimento di un quorum, ossia è necessario che voti il 50% più uno degli italiani. Gli italiani residenti all’estero, ricorderemo, voteranno per corrispondenza. Ogni connazionale riceverà il plico elettorale presso il proprio indirizzo di residenza nei prossimi giorni e dovrà inviare le schede votate al Consolato generale d’Italia a Fiume. Il termine per la ricezione dei plichi è il 9 giugno alle ore 16.

Politici condannati

“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)?”

Questo quesito si propone di abrogare parte della “Legge Severino”, basata sui temi di anticorruzione, concussione, ineleggibilità, sospensione, decadenza e incandidabilità.
La parte interessata dal referendum prevede che:
1. Chi viene condannato in via definitiva per reati di mafia, terrorismo, corruzione e altri reati gravi non può candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano, alle elezioni regionali e comunali, e più generalmente non può assumere cariche di governo.
2. Nel caso in cui un deputato o un senatore già eletto sia condannato in via definitiva, sta alla Camera di appartenenza votare sulla sua decadenza dalla carica.
3. Qualora un parlamentare, rappresentante del governo, un consigliere regionale, sindaci o amministratori locali siano condannati in via definitiva, è SEMPRE prevista la decadenza. Nel caso di condanna in primo grado (quindi non definitiva), sono AUTOMATICAMENTE (per effetto del decreto) ed immediatamente sospesi dalla carica fino a 18 mesi.
Se si vota SÌ, con l’abrogazione del decreto non sarà più impiegato il procedimento descritto dalla “Legge Severino”, e sarà il giudice a decidere di volta in volta se, in caso di condanna, occorra applicare l’interdizione dai pubblici uffici.
Se si vota NO, la “Legge Severino” continuerà a disciplinare i casi di cui sopra, nei modi descritti.

Custodia cautelare

“Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?”.

Secondo il codice di procedura penale, al suo articolo 285, la custodia cautelare prevede che “il giudice ordini agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria”
L’elemento importante è quindi che ciò avvenga durante le indagini, prima del processo che definisca la colpevolezza definitiva dell’imputato.
Se si vota SÌ, verranno limitati gli ambiti in cui è consentita la carcerazione preventiva dei sospettati. Si applicherà a reati più gravi, ma non in caso di “reiterazione del medesimo reato” (ossia di commesso più volte).
Se si vota NO, la carcerazione preventiva sarà impiegata anche nei casi di reiterazione del medesimo reato.

Separazione delle «funzioni» dei magistrati

“Volete voi che siano abrogati: l’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio alla funzione giudicante e a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».

L’ordinamento giuridico italiano vuole che un magistrato possa passare dal ruolo di giudice (che giudica un procedimento dopo aver sentito le parti) a quello di Pubblico Ministero (che coordina le indagini e rappresenta la pubblica accusa) e viceversa fino a quattro volte.
Se si vota SÌ, i magistrati dovranno scegliere all’inizio della loro carriera se vuole essere Pubblico Ministero o giudice e mantenere questo indirizzo per tutta la loro vita professionale.
Se si vota NO, sarà ancora possibile per i magistrati cambiare la propria funzione da giudice a Pubblico Ministero e viceversa.

Consigli giudiziari

“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è operata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che decide anche sulla base delle valutazioni dei Consigli giudiziari.
I Consigli giudiziari sono organi ausiliari e territoriali del CSM formati da magistratura ed elementi “laici” o “non togati”, ossia avvocati e professori universitari nelle materie giuridiche. Questi ultimi non possono partecipare alla discussione e alle votazioni in merito alla professionalità dei magistrati.
Se si vota SÌ, gli avvocati e i docenti universitari potranno votare in merito alla valutazione della professionalità dei magistrati.
Se si vota NO, la valutazione della professionalità dei magistrati resterà in capo esclusivamente ai Consigli giudiziari.
In più, si discute l’abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.

Elezione del Consiglio superiore della magistratura (CSM)

“Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?

Il Consiglio superiore della magistratura (o CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati; ne fanno parte il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Presidente della Suprema Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la stessa corte. Gli altri membri sono per 2/3 eletti dai magistrati e 1/3 dal Parlamento in seduta comune. Un magistrato, per candidarsi come membro del CSM, deve raccogliere dalle venticinque alle cinquanta firme.
Se si vota SÌ, tutti i magistrati possono proporsi come membri del CSM semplicemente presentando la propria candidatura.
Se si vota NO, sarà ancora necessario per i magistrati ottenere tra le 25 e 50 firme per candidarsi come membro del CSM.

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