I principi generali ci spiegano i contratti finanziari

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I principi generali ci spiegano i contratti finanziari

FIUME | “Cinque anni fa la Croazia diventava Paese membro dell’Unione europea e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Fiume avviava il Corso Introduzione al diritto italiano. Gli obiettivi di base erano due: rafforzare la collaborazione tra Italia e Croazia e innalzare il livello di competenza dei giuristi locali in materia di diritto italiano”. Lo ha ricordato, inaugurando la seconda parte della quinta edizione del Corso la preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof.ssa Vesna Crnić Grotić, che ha rilevato come il valore dell’iniziativa sia stato riconosciuto sin dall’inizio dal Consolato generale d’Italia a Fiume e dall’Unione Italiana, che contribuiscono alla sua realizzazione assicurando anche un contributo finanziario.

Collaborazione bilaterale

“L’iniziativa è un tassello importante della cooperazione italo-croata nel suo insieme e facilita in modo significativo il dialogo nel campo scientifico”, ha sottolineato il Console generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, che ha fatto presente: “Il Corso, svolto interamente in lingua italiana, è importante non soltanto per gli effetti positivi immediati che ne derivano in termini di contatti con le Università italiane e in particolare con le Facoltà di Giurisprudenza, ma anche per i suoi risultati a medio termine, ovvero per il suo potenziale in termini di strumento che facilita la collaborazione bilaterale in tutti i campi”. Circostanze confermate dalla Prof.ssa Sandra Winkler, che assieme al Prof. Vanja Smokvina è moderatrice del Corso. “In questi cinque anni abbiamo sempre dato il nostro meglio per proporre contenuti legati all’attualità tenendo conto anche degli interessi indicati dai partecipanti al Corso. Ci siamo posti come obiettivo di non essere ripetitivi e di offrire sempre nuovi relatori, scelta che ha fatto sì che alla nostra Facoltà arrivino in veste di relatori quasi 30 tra Professori universitari e avvocati a tutto vantaggio – ha concluso la Winkler – di uno scambio di contatti e di vedute sulle questioni giuridiche”.

Il mercato finanziario

È seguendo questi criteri che è stato predisposto anche il programma del Corso iniziato ieri che si concluderà venerdì, 30 novembre. Il primo a salire in cattedra è stato l’Avv. Antonio Magni dell’Università di Camerino, che ha tenuto una lezione sui contratti del mercato finanziario. Un tema complesso che ha affrontato ponendo l’accento sull’importanza dei principi base della materia e delle regole generali del contratto. In Italia la materia dei contratti finanziari – ha fatto presente –, è regolata dal Testo unico della finanza (TUF), al quale risulta però fondamentale affiancare il Codice civile. Una lettura congiunta dei due testi normativi appare infatti necessaria per qualificare in modo corretto i contratti che stanno dietro a ogni servizio finanziario ed evitare così l’assunzione di decisioni errate. Nella materia – ha fatto presente Magni – c’è molta imprecisione da parte del legislatore e quindi nel momento in cui si trova alle prese con un’operazione d’intermediazione relativa a strumenti finanziari il giurista deve chiedersi quale sia il contratto che ha davanti, ovvero quali siano gli articoli del Codice civile che vanno applicati al contratto in questione.

Mandato o derivato?

Nella sostanza si tratta di qualificare il contratto, operazione che impone di individuare la finalità, ovvero la causa (lo scopo pratico). Per rendere più chiaro il concetto Magni nella sua relazione si è soffermato su tre casi concreti – sulla gestione di portafogli, sull’esecuzione di ordini per conto dei clienti e sulla negoziazione per conto proprio – analizzando non soltanto i contratti in sé, ma anche le decisioni prese a riguardo in alcuni casi concreti dai Tribunali italiani. I primi due – ha spiegato – hanno la natura del contratto di mandato (regolato dagli artt. 1703 ss. C.C.) nel quale una parte (mandatario/banca) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante/investitore). Il terzo, invece – ha fatto presente – non contiene gli elementi del mandato. Nella negoziazione per conto proprio non c’è una parte che fa gli interessi dell’altra, non c’è cooperazione giuridica. In questo caso stiamo parlando di un contratto cosiddetto derivato, di una specie di “scommessa” contraddistinta da un alto tasso di rischio per l’investitore e proprio l’assunzione di questo rischio rappresenta la causa del contratto. Ebbene, cogliere questa differenza e dunque capire se nel contratto firmato dal cliente con la banca ci sia o meno un mandato è fondamentale per la sua qualificazione e quindi per la giusta applicazione delle regole generali, contenute non soltanto nel TUF, che è una legge speciale, bensì anche nel Codice civile.

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