Quando dichiarare in Italia i redditi percepiti all’estero?

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Quando dichiarare in Italia i redditi percepiti all’estero?

ROMA | “Se si lavora all’estero, senza essere iscritti all’Aire, bisogna dichiarare i propri redditi anche in Italia, anche se si sono già pagate le tasse nel Paese estero. Questo non significa che si debbano necessariamente pagare le tasse due volte”. Lo scrivono in una nota congiunta la senatrice Pd Laura Garavini e i deputati Pd Angela Schirò e Massimo Ungaro.

“Infatti il contribuente in virtù della normativa nazionale (Testo Unico delle Imposte sui redditi-Tuir) e internazionale (accordi bilaterali contro le doppie imposizioni) – continuano i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero – ha la facoltà di chiedere il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero, da esigere, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono state pagate a titolo definitivo nel Paese estero. In parole semplici significa che nella dichiarazione dei redditi italiana può farsi scalare le imposte già versate all’estero sui redditi là prodotti”. “È necessario porre particolare attenzione alla tempistica. il ritardo nella denuncia dei redditi percepiti all’estero comporta il rischio di doppia tassazione. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (20291 del 31 luglio 2018) con la quale, intervenendo su un ricorso specifico, ha previsto che i redditi di lavoro dipendente derivanti da attività lavorativa prestata (per esempio) in Francia da un contribuente residente in Italia devono essere dichiarati anche in Italia”.
“La Corte ha sentenziato che ‘in forza dell’art. 3, comma 1, TUIR, in generale tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti da soggetti residenti, anche per prestazioni rese all’estero, sono sempre assoggettabili a tassazione in Italia; inoltre, l’art. 165 del TUIR prevede che il contribuente possa recuperare le imposte pagate all’estero, a titolo definitivo, sui redditi ivi prodotti attraverso lo strumento del credito d’imposta, da esercitare nelle forme e nei termini ivi previsti’. Da ciò discende la legittimità degli avvisi di accertamento da parte del Fisco italiano quando il contribuente residente in Italia nelle proprie dichiarazioni dei redditi non indichi i redditi percepiti all’estero”.
“La Corte di Cassazione si era precedentemente già pronunciata – concludono Garavini, Schirò e Ungaro – su casi analoghi di cittadini italiani residenti fiscalmente in Italia i quali avevano conseguito redditi di lavoro all’estero ma non li avevano dichiarati in Italia alla luce di una Convenzione contro le doppie imposizioni. È il caso di molti nostri connazionali i quali lavorano all’estero ma non si iscrivono all’Aire e non si cancellano dall’anagrafe della popolazione residente in Italia”.

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