Comites Fiume. Procedure più semplici

Le indicazioni della Farnesina per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Per votare è necessario essere iscritti all’AIRE e nel registro degli elettori

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Comites Fiume. Procedure più semplici

Il 3 dicembre di quest’anno si vota per rinnovare i Comitati degli italiani all’estero (Comites). In vista di questo importante appuntamento, la Farnesina invita i connazionali residenti all’estero a iscriversi entro il 3 novembre per votare. Molti Consolati, incluso quello generale di Fiume, stanno pubblicando le spiegazioni, le istruzioni e i consigli approntati dal ministero degli Esteri per arrivare preparati al voto (articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge n. 118 del 28 febbraio 2020). Di seguito una breve guida sulle modalità di candidatura e di voto per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero.

 

Che cosa sono i Comites?

I Comitati degli italiani all’estero (Comites) sono organi di rappresentanza della collettività italiana nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari; operano per l’integrazione della comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano.

Chi può votare per il rinnovo dei Comites?

A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni).

Come si vota?

Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei referendum – il plico elettorale viene spedito soltanto agli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni (3 dicembre). Per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere al proprio Consolato di riferimento di essere iscritto nell’elenco elettorale, entro e non oltre il 3 novembre di quest’anno. I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono iscriversi nell’elenco elettorale del proprio Consolato attraverso il portale dei servizi consolari Fast-It, selezionando la funzione dedicata alle elezioni: “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites”. L’indirizzo del portale è: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco,. Informazioni utili a riguardo si possono trovare anche nel video esplicativo pubblicato dalla Farnesina disponibile sul web (https://www.youtube.com/watch?v=-Sh-FrJWDwM). La procedura sul portale Fast-It sarà interamente guidata e tutta digitale, per una massima rapidità e sicurezza. Ove il connazionale fosse impossibilitato a presentare la richiesta d’iscrizione nell’elenco elettori mediante il portale Fast It, potrà inviarla all’Ufficio consolare di riferimento per posta, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, allegando copia non autenticata del proprio documento di identità, comprensiva della firma del titolare. La richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale può essere presentata in Consolato anche di persona. Il modulo è disponibile sul sito del Consolato generale d’Italia a Fiume (https://consfiume.esteri.it/consolato_fiume/it/la_comunicazione/dal_consolato/3-dicembre-2021-elezioni-per-il.html)

Chi può essere eletto nei Comites?

Ai sensi dell’art. 5 della Legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge).

Come presentare le liste di candidati?

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri. Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021). I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettorali per le elezioni dei Comites.

Chi può sottoscrivere le liste?

Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione. Si precisa che, per la sottoscrizione della lista di candidati, non è richiesto il requisito dell’avvenuta opzione di cui al DL 109/2014. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto, Serie Generale n. 201, è stato pubblicato il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021, che con l’art. 5 introduce delle misure normative di semplificazione delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites previste nel 2021.

Bastano cinquanta firme

Le norme derogano esclusivamente per il prossimo evento elettorale, attualmente fissato per il 3 dicembre, le disposizioni della Legge 286/2003 e del regolamento di attuazione di cui al DPR 395/2003 prevedendo delle semplificazioni in relazione al numero di sottoscrizioni necessarie per la valida presentazione di una lista di candidati e alla possibilità, a determinate condizioni, che la sottoscrizione sia esente dalla prescritta autentica. Si prevede nello specifico quanto segue: il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta (anziché cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila (come nel caso della circoscrizione elettorale nella quale viene eletto il Comites di Fiume); le firme dei sottoscrittori a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono esenti da autenticazione, se accompagnate da copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza. I sottoscrittori pertanto non saranno soggetti all’obbligo di far autenticare la propria firma presso i Consolati.

Ad ogni buon conto, le firme già autenticate dagli Uffici consolari sono considerate valide a tutti gli effetti. Si specifica che le firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio consolare per consegnare la propria dichiarazione. Parimenti si rammenta che le sottoscrizioni alle accettazioni delle candidature sono egualmente soggette ad autentica.

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