Lavoratori frontalieri, il caos delle normative non condivise

Michele Berti, responsabile del Dipartimento Internazionale dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia: libera circolazione dei lavoratori e problematiche che accompagnano chi vive da una parte del confine e lavora dall’altra

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Lavoratori frontalieri, il caos delle normative non condivise

Il Dipartimento Internazionale dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia cura i rapporti con le organizzazioni sindacali di Paesi stranieri, soprattutto di quelli che, per motivi storici, sociali, economici e politici, da decenni, intrattengono particolari relazioni di collaborazione con l’Italia e il Friuli Venezia Giulia. Questa attività è svolta nell’ambito delle linee guida della Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.). La particolare situazione di Regione di confine fa sì che il Friuli Venezia Giulia rappresenti un laboratorio privilegiato, dove le organizzazioni sindacali regionali possono dare contributi fondamentali nella costruzione di quell’edificio futuro che è il sindacato unico europeo.
Inoltre il Dipartimento Internazionale cura le attività dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia nell’ambito dei Consigli Sindacali Interregionali di cui fa parte (il C.S.IR. Friuli Venezia Giulia/Carinzia e il C.S.IR. Nord Est Friuli Venezia Giulia/Slovenia) e di cui, in un caso, detiene la Presidenza (il C.S.IR. Italo-Croato Alto Adriatico). Di scottanti attualità come il lavoro frontaliero e tutta la problematica che talvolta lo rende molto complicato ne abbiamo parlato con Michele Berti, responsabile del Dipartimento Internazionale dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia.
Il lavoro frontaliero rappresenta un’importante realtà del mercato del lavoro compreso tra Italia, Slovenia e Croazia. Come è stato organizzato e normato, a partire dal momento in cui la Slovenia e poi la Croazia sono state accolte nell’Ue?
“Il Regolamento 883/2004, sul Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il Regolamento 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione contengono importanti riferimenti normativi al lavoro frontaliero. Nel primo testo è contenuta una definizione di lavoratore frontaliero (qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana) e sono individuati i meccanismi per determinare in quale paese debbano essergli garantite le prestazioni di sicurezza sociale; nel secondo è previsto che la parità di trattamento (pure nell’accesso al lavoro e nell’erogazione dei vantaggi sociali e fiscali) sia garantita nei diversi paesi dell’Unione a tutti i cittadini dell’Unione in essi impiegati, a prescindere dalla loro cittadinanza, compresi i lavoratori frontalieri. Questi principi, pur riguardando solamente gli ambiti su cui il Trattato di Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ha competenza, sono pienamente vincolanti per Italia, Slovenia e Croazia. Tuttavia, come spesso accade, la legislazione comunitaria non viene adeguatamente implementata negli ordinamenti dei Paesi dell’Unione ad essa assoggettati. Così, purtroppo, sta avvenendo nei tre paesi che si affacciano sull’Alto Mare Adriatico. Inoltre, nell’ambito della fiscalità diretta (materia su cui il TFUE non ha invece competenza), bisogna purtroppo registrare il fatto che i tre paesi citati non hanno voluto inserire nelle Convenzioni e Accordi per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio stipulati bilateralmente tra loro una norma dedicata alla tassazione del reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri. In questo modo, non solo non ne hanno bilateralmente riconosciuto l’esistenza da un punto di vista politico nell’atto internazionale che li vincola, ma li hanno lasciati in balia, a doversi rapportare con le autorità fiscali di entrambi i paesi, quello di lavoro e quello di residenza, che – come noto – normalmente non collaborano e non cooperano in modo adeguato su questi aspetti. Tutto ciò considerato, la vita dei lavoratori frontalieri che si muovono tra Italia, Slovenia e Croazia è piena di ostacoli, difficoltà e vere e proprie discriminazioni. Questo contesto non incoraggia queste persone (e i loro datori di lavoro) dall’emergere dal lavoro sommerso”.
Possiamo quantificare il numero di frontalieri dell’Istria del Quarnero con un impiego nel FVG o in Veneto?
“I lavoratori frontalieri, non soggiornando mai continuativamente nel paese dove lavorano per periodi superiori a 90 giorni, non sono soggetti all’obbligo di effettuare la registrazione anagrafica (prevista dalla Direttiva 38/2004) in tale paese. I servizi anagrafe dei Comuni italiani di queste due regioni, dunque, non sono utili al fine di conteggiarli. Inoltre, è dubbio che gli enti obbligatoriamente coinvolti dalla legislazione italiana negli aspetti collegati al rapporto di lavoro (Centri per l’Impiego, INPS e Agenzia delle Entrate) li registrino effettivamente come frontalieri e quindi come residenti all’estero. È probabile piuttosto che li registrino come domiciliati presso il datore di lavoro. In questo modo non è possibile avere contezza dei numeri reali che riguardano i lavoratori frontalieri residenti nelle Contee della Croazia a ridosso del confine con la Slovenia e impiegati nel Nord-Est italiano. A ciò, inoltre, va aggiunto il gran numero di questi lavoratori che sono impiegati irregolarmente e che, quindi, per definizione non sono conteggiabili. L’unica cosa che si può dunque dire sui numeri di questi lavoratori sono stime: le più attendibili si attestano su un valore prudente di circa 10.000 presenze, indistintamente tra residenti in Croazia e residenti in Slovenia, senza che sia possibile distinguere tra regolarmente e irregolarmente impiegati. L’esperienza maturata sul campo, inoltre, permette di affermare che all’incirca un 60-65% del totale è residente in Croazia e che vi è una prevalenza di donne rispetto agli uomini”.
Quali sono gli elementi che ostacolano la mobilità?
“I lavoratori frontalieri, essendo contemporaneamente assoggettati agli ordinamenti giuridici di due paesi (quello di lavoro e quello di residenza), patiscono quando le legislazioni di tali paesi non sono tra loro armonizzate o sufficientemente coordinate, rispetto a principi sovraordinati (nel caso di Italia, Slovenia e Croazia rispetto alla legislazione comunitaria e, nell’ambito fiscale, ai tratti internazionali che le vincolano bilateralmente, i quali – come noto – essendo fonti di diritto internazionale, sono sovraordinate alle legislazioni nazionali). I lavoratori frontalieri soffrono ovviamente anche per altri aspetti problematici che riguardano tipicamente i lavoratori mobili, quali, ad esempio, la mancata conoscenza della lingua del paese di lavoro, oppure la difficoltà di vedersi riconosciuti nel paese di lavoro i titoli di studio e i diplomi professionali o abilitativi ottenuti nel paese di residenza. I lavoratori frontalieri, tuttavia, sono penalizzati in specifici ambiti che sono principalmente connessi alla scissione del luogo di lavoro dal luogo di residenza, i quali si trovano in due paesi diversi”.
Ci sono poi questioni aperte che riguardano aspetti fiscali come la tassazione, oppure la realizzazione di diritti previdenziali…
“Gli ambiti maggiormente problematici per i lavoratori frontalieri che si muovono a cavallo tra Italia, Slovenia e Croazia, sono: a) la sicurezza sociale e i vantaggi sociali; b) la fiscalità diretta e i vantaggi fiscali; c) la legislazione sul lavoro e sull’accesso al mercato del lavoro. Si tratta di ambiti in cui la scissione tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro si dimostra sempre determinante, rispetto al fatto di garantire pieni diritti a tali lavoratori. In particolare, rispetto al primo punto, i lavoratori frontalieri impiegati in Italia rischiano di non ricevere le prestazioni dovute in nessuno dei due paesi, posto che nessuno dei due si dichiara competente a pagarle. Nel secondo caso, invece, i lavoratori frontalieri rischiano che entrambi i paesi si dichiarino titolati a tassare il loro reddito, sottoponendoli a indebite forme di doppia imposizione, senza coordinarsi su quale dei due debba farlo. Nel terzo caso, infine, i lavoratori frontalieri rischiano di essere discriminati dal fatto di non poter usufruire di alcune tipologie di lavoro, implicitamente riservate solo ai residenti in Italia, nonché, per quelli tra loro rimasti in stato di disoccupazione completa in Italia, di non poter usufruire dei servizi finalizzati a essere reimpiegati, in quanto lì non residenti”.
In quale modo il Consiglio Sindacale Interregionale Italo–Croato Alto Adriatico più aiutare questo importante segmento di lavoratori alla luce del fatto che alcuni sono residenti in Italia, altri sono domiciliati e dunque si pressupone appartengano a categorie diverse e abbiano diritti diversi.
“Il C.S.IR. Italo-Croato Alto Adriatico offre assistenza ai lavoratori, orientandoli su come destreggiarsi tra la burocrazia degli enti di Italia e Croazia competenti sulle materie di cui sopra, che in quanto non coordinati rischiano di mettere in essere penalizzazioni e discriminazioni a danno di tali lavoratori. Inoltre, il C.S.IR. svolge un ruolo politico di sollecitazione e di pressione sui governi nazionali e regionali di Italia e Croazia, per cercare di favorire una miglior regolamentazione del frontalierato tra i due paesi, che non sia penalizante per i lavoratori e, quindi, favorisca l’emersione del lavoro irregolare e sommerso di tali persone”.
In quale modo viene regolato il problema dei frontalieri tra Italia e Francia oppure tra Italia e Austria?
“Essendo Francia e Austria due paesi dell’Unione europea, gli apetti della sicurezza sociale e dei vantaggi sociali e delle condizioni di lavoro e di accesso al mercato del lavoro sono regolamentate esattamente dai medesimi principi sanciti dalla legislazione comunitaria. Dal punto di vista della fiscalità diretta, invece, vi è una differenza sostanziale, in quanto nelle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio che l’Italia ha sottoscritto rispettivamente con Francia e con Austria è stata inserita una specifica previsione per la tassazione dei reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, i quali ricevono un salario lordo nel paese di lavoro, ma dichiarano tutto il loro reddito esclusivamente all’autorità fiscale del paese di residenza, pagando solamente lì le loro tasse. In tal modo, oltre a evitare in questo modio la doppia imposizione sul loro reddito, si raggiunge l’obiettivo di non poco conto di consentire a questi lavoratori di rapportarsi – in una materia così delicata quale la fiscalità diretta, non contemplata dal TFUE – con un’unica autorità fiscale, nello specifico quella del paese di residenza. Tale soluzione è stata adottata in quanto il frontalierato tra Italia e Francia e Italia e Austria, oltre a essere bidirezionale, è anche sostanzialmente equivalente nei numeri. Per i casi dove il flusso è sostanzialmente monodirezionale (come tra Italia e Croazia) sono possibili altre soluzioni, che consentono comunque di raggiungere entrambi gli obiettivi sopra ricordati, per esempio prevedendo la spartizione del gettito fiscale (anche non paritaria, in termini percentuali) tra i governi dei due paesi, lasciando al lavoratore frontaliero l’onere di rapportarsi con una sola delle due autorità fiscali (vedi il caso Italia-Svizzera)”.
Si può uscire dal lavoro nero, soprattutto per quanto riguarda badanti e operai?
“Il lavoro irregolare dei lavoratori frontalieri che si muovono tra Italia e Croazia dipende da vari fattori: vi è un aspetto dovuto alla convenienza di datori di lavoro e degli stessi lavoratori di avere più denaro (i primi risparmiano sui contributi previdenziali e i secondi non pagando le tasse sul loro salario o non rinunciando ad altri redditi), ma vi è – soprattutto – un problema dovuto alla carenza di un quadro giuridico-normativo, che non incoraggia l’emersione del sommerso, in quanto penalizza e discrimina questi lavoratori. Sarebbe indispensabile e opportuno agire su entrambi i fronti, ma mentre sul primo fronte si tratta di fare un’opera di tipo ‘culturale’ e sanzionatorio, sul secondo fronte si deve agire mettendo in essere politiche che rendono possibile e quanto più semplice restare nella legalità, senza essere invogliati a ricorrere alla sistematica violazione della regola. Chi amministra la cosa pubblica ha il compito (e il dovere) di creare norme che favoriscano quanto più possibile la responsabilizzazione del comportamento delle persone, portandole a compiere quotidianamente scelte che si riverberano in modo positivo nei confronti del vivere sociale”.
Si è mai potuto calcolare il danno economico che il lavoro in nero ha prodotto in questa area di confine tra Italia, Slovenia e Croazia?
“Che sia di conoscenza del C.S.IR. non è mai stato tentato un simile calcolo. Per certo, tuttavia, questo calcolo avrebbe facilmente dimostrato come il lavoro prevalentemente sommerso dei frontalieri che si muovono tra Italia, Slovenia e Croazia abbia costituito un mancato gettito fiscale, che avrebbe consentito ai tre paesi di disporre di maggiori risorse per il proprio sviluppo”.
Consentire il transito transfrontaliero per motivi familiari ai connazionali scritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero: anche questa la richiesta fatta al Governo del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo.

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