Slovenia. Bilinguismo, discriminazione ingiustificata

Il Garante dei Diritti dell’Uomo sul caso De Stena

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Slovenia. Bilinguismo, discriminazione ingiustificata

Il Garante dei Diritti dell’Uomo della Repubblica di Slovenia ha risposto all’Unione Italiana in merito alle segnalazioni del presidente dell’UI, Maurizio Tremul, sul mancato rispetto del bilinguismo nei confronti del cittadino italiano residente a Capodistria, Giuseppe De Stena. E lo ha fatto con un documento che rappresenta forse un punto di svolta negli sforzi per l’attuazione completa delle norme sul bilinguismo, ovvero sull’uso ufficiale della lingua italiana negli uffici pubblici. Riportiamo di seguito la nota diffusa dall’Unione Italiana in cui si spiega come si sia evoluta la vicenda.
“Il sig. De Stena è stato ingiustificatamente discriminato da parte dell’Ufficio Finanziario di Capodistria nell’esercizio del diritto di condurre il procedimento in lingua italiana in un’area bilingue”: è questa la posizione del Garante dei Diritti dell’Uomo della Repubblica di Slovenia, Peter Svetina sul caso segnalato dall’Unione Italiana.
Il 19 giugno 2019, infatti, il presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, si era rivolto all’Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia, Ufficio di Capodistria (di seguito: FURS), per segnalare il mancato rispetto del bilinguismo nei riguardi del Sig. Giuseppe De Stena, cittadino italiano, residente a Capodistria, dal 2016, regolarmente iscritto presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, in qualità di socio effettivo. Il Sig. De Stena ha riscontrato ripetute violazione del bilinguismo nei rapporti con il FURS che nei suoi confronti non applicava le disposizioni relative al bilinguismo. Successivamente l’Unione Italiana ha segnalato il caso anche al Garante dei Diritti dell’Uomo della Repubblica di Slovenia, Peter Svetina che, nei giorni scorsi ha trasmesso la sua risposta.
Si tratta di un documento largamente documentato, esaustivo e articolato che, alla luce dell’ordinamento giuridico-costituzionale sloveno ed europeo e di alcune Sentenze della Corte dell’Unione europea, stabilisce: “Le lingue ufficiali dell’Ufficio Finanziario di Capodistria sono sia quella slovena che quella italiana (in maniera equivalente), dato che si trova in un’area bilingue. L’ente dovrebbe quindi garantire le operazioni anche in lingua italiana a tutti coloro che in tale lingua inoltrano apposita domanda di avvio di un procedimento o durante il procedimento stesso. In ciò non ha rilevanza se l’utente è un cittadino sloveno e appartenente alla minoranza italiana, se risiede in una località definita come bilingue dallo Statuto comunale, se è iscritto nel registro elettorale degli appartenenti alla comunità nazionale, ecc. Queste circostanze personali non dovrebbero essere oggetto di verifica, dato che dovrebbe essere sufficiente il fatto che l’utente ha espresso la richiesta di condurre il procedimento in lingua italiana. Dato che il sig. De Stena in veste di utente di un procedimento fiscale ha richiesto che tale procedimento venisse condotto in lingua italiana e che gli atti gli venissero consegnati in tale lingua, l’ente avrebbe dovuto prendere in considerazione tale richiesta in linea con il comma 2 dell’articolo 62 della Legge ZUP (NdR: Legge sul procedimento amministrativo). L’Ufficio Finanziario di Capodistria non ha invece concesso tale diritto al sig. De Stena, poiché è cittadino italiano. Perciò il Garante considera fondata la presente iniziativa. Il sig. De Stena è stato ingiustificatamente discriminato da parte dell’Ufficio Finanziario di Capodistria nell’esercizio del diritto di condurre il procedimento in lingua italiana in un’area bilingue in base a una circostanza personale, la cittadinanza. Ciò è in contrasto con l’articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia che stabilisce che nelle aree dei comuni, nei quali vivono la Comunità Nazionale Italiana o Ungherese, le lingue ufficiali sono anche l’italiano e l’ungherese”.
Indicazioni della Corte UE
“Anche alla luce delle indicazioni della Corte UE nei casi Bickel e Franz (C-274/96 del 24/11/1998) e nel caso Ulrike Elfriede Grauel Ruffer contro Katerina Pokorna (C-322/13 del 27/03/2014) i cittadini dell’UE dovrebbero avere il diritto, presso gli enti delle aree bilingui, di utilizzare incondizionatamente la lingua della Comunità Nazionale che è ufficiale in quella area. Poiché ciò non è stato consentito al sig. De Stena ed egli è stato trattato in maniera diversa da come sarebbe stato trattato un cittadino sloveno nelle stesse circostanze, l’Ufficio Finanziario di Capodistria ha operato in contrasto con l’articolo 18 del Contratto sul funzionamento dell’Unione europea che vieta la discriminazione in base alla cittadinanza, e l’articolo 21 del medesimo contratto che garantisce ai cittadini UE il diritto alla libera circolazione e residenza nel territorio degli Stati membri”, si rileva nella risposta del Garante dei Diritti dell’Uomo della Repubblica di Slovenia, Peter Svetina all’istanza presentata dal presidente dell’Unione Italiana Maurizio Tremul.
Si tratta, quindi – come si rileva a conclusione della nota diffusa dall’Unione Italiana – di un nuovo importante passo nel processo di riconoscimento dei diritti della Comunità Nazionale Italiana autoctona per una quanto più ampia e coerente applicazione del bilinguismo per tutti i cittadini europei.

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