
Alla sessione ordinaria del 12 settembre, il Consiglio municipale discuterà anche di modifiche statutarie, questa volta inerenti la figura, il ruolo e le competenze del vicesindaco eletto direttamente dagli elettori della Comunità nazionale italiana senza passare per le liste dei candidati sindaci. Le modifiche riguardano dunque soltanto gli articoli 65 e 143 dell’atto normativo. A proporle è lo stesso vicesindaco in quota CNI in carica, Bruno Cergnul, che ha voluto aggiornare la definizione e dare maggiore rilievo alla figura del vicesindaco italiano. La nuova versione dello Statuto propone che al secondo comma, nella definizione del “vicesindaco dalle file della Comunità nazionale italiana autoctona” sia aggiunto l’inciso “il quale rappresenta la CNI nell’organo esecutivo della Città di Pola” dove per “organo esecutivo” s’intende il sindaco dell’ente locale visto che negli anni sono state abolite le Giunte Bisogna dire che finora il potere esecutivo era riservato al solo sindaco e, in sua assenza, al solo vicesindaco eletto dalla sua lista per così dire “in coppia”. La funzione esecutiva era di fatto negata all’altro vicesindaco, quello eletto in virtù dell’articolo 41 della Legge sull’autogoverno locale e regionale. In questo senso, le modifiche proposte da Cergnul vanno a parificare i due vicesindaci nella loro facoltà di sostituire il sindaco in sua assenza. L’altra disposizione statutaria da emendare, secondo la proposta, sarebbe quella del comma 2 dell’articolo 143 che attualmente definisce molto vagamente le mansioni del vicesindaco in quota CNI, come segue: “Il sostituto del sindaco eletto in qualità di membro della CNI esercita funzioni pertinenti alla Comunità nazionale italiana autoctona e altri gruppi etnici”. Ora si propone di sostituire il comma ritenuto troppo vago con il seguente: “Il vicesindaco rappresentante la Comunità nazionale italiana autoctona detiene i seguenti diritti e doveri: rappresenta la Comunità nazionale italiana autoctona e i suoi interessi in tutte le manifestazioni ufficiali e pubbliche; opera in favore della promozione e dell’implementazione del bilinguismo nella comunità sociale, del superamento delle barriere linguistiche e culturali e della promozione dei valori europei e della convivenza; vigila sul mantenimento dell’autonomia culturale dei membri della Comunità nazionale italiana autoctona; propone iniziative finalizzate a tutelare le peculiarità e a valorizzare la cultura della Comunità italiana autoctona nonché a rispettare i diritti stabiliti nelle disposizioni contenute nei titoli XVI e XVII del presente Statuto; promuove la cooperazione internazionale, l’istituzione e il lavoro di associazioni di amicizia, l’attività del Consiglio della minoranza nazionale italiana e della Commissione per i diritti della Comunità italiana autoctona del comma 1 del presente articolo, nonché gli esempi di buona collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e i cittadini; partecipa al lavoro delle organizzazioni mondiali, dei congressi scientifici e professionali che trattino argomenti riguardanti i diritti umani e i rapporti sociali”.

La motivazione
Nella motivazione delle modifiche statutarie si legge pure che “nonostante la presenza considerevole di cittadini di nazionalità italiana tra gli abitanti di Pola, la Città di Pola è tra le amministrazioni cittadine che non hanno ancora definito con precisione la questione della rappresentanza in ambito statutario”. Essendo Pola una città dal livello elevato di coesione sociale e diritti minoritari, si propone di emendare ulteriormente l’atto statutario affinché siano stabilite nel dettaglio tutte le istituzioni a garanzia del “mantenimento dell’elevato grado di rapporti sociali e la massima tutela degli appartenenti alla minoranza italiana”. In questo ambito rientra perciò anche la definizione del ruolo, delle competenze e degli obblighi del vicesindaco eletto dall’elettorato di nazionalità italiana, che non ha vincoli politici rispetto al mandato del sindaco, ma dispone di un mandato autonomo, per cui, in caso di interruzione del mandato del sindaco, non cessa anche quello del vicesindaco in quota CNI. Tuttavia, secondo il modello dello statuto attuale, in caso di assenza del sindaco, il vicesindaco “italiano” non ha la facoltà di subentrargli nemmeno in caso di necessità, essendo questo diritto finora concesso al solo vicesindaco eletto in coppia col primo cittadino.
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