
Il Tribunale penale Superiore della Croazia ha respinto il ricorso dell’Ufficio del Procuratore dello Stato, confermando la sentenza del Tribunale regionale di Zagabria che ha assolto l’ex primo ministro croato Ivo Sanader dall’accusa di profitto di guerra nel caso Hypo.
Sanader, attualmente in carcere per una condanna cumulativa legata ai casi “Fimi Media, Planinska e Ina-MOL”, era stato accusato di abuso d’ufficio alla fine del 1994 e all’inizio del 1995, quando ricopriva il ruolo di viceministro degli Affari esteri. Secondo l’accusa, avrebbe ricevuto una tangente di 3,6 milioni di kune (500mila euro circa) dalla banca austriaca Hypo per facilitare l’ottenimento di un prestito destinato all’acquisto di immobili per le rappresentanze diplomatiche croate.
Poiché il reato sarebbe stato commesso durante un periodo di immediato pericolo bellico per la Croazia, Sanader era stato accusato di profitto di guerra in base alla Legge sulla non prescrizione dei reati di profitto di guerra e dei crimini commessi nei processi di trasformazione e privatizzazione. Tuttavia, sebbene i tribunali avessero inizialmente riconosciuto la sua colpevolezza, con una sentenza divenuta definitiva, la Corte costituzionale aveva successivamente annullato la condanna. Anche la seconda condanna era stata revocata dalla Corte Suprema, che aveva rinviato il caso al Tribunale regionale di Zagabria per un nuovo processo.
Nel 2022, il Tribunale regionale di Zagabria aveva assolto Sanader, ritenendo che, pur avendo ricevuto la bustarella, non si trattasse di profitto di guerra. La sentenza sottolineava che, affinché un reato possa essere qualificato come profitto di guerra, è necessario dimostrare non solo che sia stato commesso in tempo di guerra, ma anche che abbia portato a un “vantaggio patrimoniale sproporzionato”, tale da minacciare il funzionamento dello Stato e compromettere le condizioni di vita della popolazione.
“La somma di 3,6 milioni di kune rappresenta un notevole guadagno illecito secondo il Codice penale, ma non è sufficiente, secondo la Legge sulla non prescrizione, per costituire un vantaggio patrimoniale sproporzionato in grado di mettere a rischio il funzionamento dello Stato durante il conflitto”, aveva spiegato la giudice motivando la sentenza.
Ora, il Tribunale penale superiore ha confermato questa interpretazione, dichiarando infondato il ricorso della Procura dello Stato.
Il Tribunale ha ribadito che il Tribunale di primo grado non ha commesso violazioni sostanziali delle norme procedurali e ha accertato in modo corretto e completo i fatti del caso. Ha inoltre confermato che non sussistono le condizioni per applicare la Legge sulla non prescrizione, poiché non si può parlare di vantaggio patrimoniale sproporzionato.
La sentenza evidenzia anche che Sanader ha ricevuto la provvigione da fondi appartenenti alla banca, configurando quindi un caso di “danno non patrimoniale” che potrebbe essere commesso da qualsiasi funzionario pubblico indipendentemente dal contesto bellico o di pace. Di conseguenza, “il reato di abuso d’ufficio è caduto in prescrizione” il 22 marzo 2022.
“La motivazione su cui si basa la decisione del Tribunale di primo grado è “completamente corretta e fondata sulla legge”, ha dichiarato il Tribunale penale superiore nella sua decisione.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.